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Regolamento di condominio e animali domestici

Regolamento di condominio e animali domestici

Regolamento di condominio, cosa dice l’articolo 1138 del Codice civile?

 il testo del nuovo articolo 1138 del Codice civile, “Regolamento di condominio”, stabilisce:

“Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. 

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. 

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Animali domestici in casa, il regolamento di condominio non li può vietare

Secondo quanto indicato dall’articolo 1138 del Codice civile, dunque, il regolamento di condominio non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Nello specifico, l’articolo post riforma del condominio fa riferimento agli animali domestici, non più agli “animali da compagnia”, andando così a comprendere un insieme più ampio di animali da affezione.

 L’assemblea di condominio può comunque disciplinare “l’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, nonché il comportamento che essi devono tenere all’interno del complesso condominiale”.

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*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.