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IMU non pagata: prescrizione e sanzioni

IMU

L’Imposta Municipale Propria rappresenta uno dei principali obblighi fiscali a livello locale, il cui omesso versamento attiva specifiche procedure di recupero da parte delle amministrazioni comunali. 

Dalla data di notifica dell’avviso di accertamento (o, meglio, dal 60° giorno dopo la mancata impugnazione) decorre un nuovo termine di 5 anni entro il quale il Comune deve attivare la riscossione coattiva. Se l’ente lascia trascorrere questo lasso senza riscuotere, il debito di un’IMU non pagata dopo 5 o 10 anni si prescrive, rispettivamente, per il decorso del termine ordinario o a seguito di una sentenza del giudice. 

Quanto tempo ha il comune per richiedere l’IMU

Per il recupero dei tributi locali omessi, le amministrazioni comunali devono rispettare i termini stabiliti dalla normativa vigente. L’obbligo di notifica degli avvisi di accertamento trova la sua disciplina nell’articolo 1, comma 161, della Legge 296/2006, il quale dispone testualmente: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Il limite di tempo configura un termine di decadenza, il cui mancato rispetto comporta la perdita irrevocabile del potere impositivo da parte del Comune. Di conseguenza, eventuali richieste recapitate oltre questa finestra temporale risultano illegittime. 

Quanti anni indietro possono richiedere l’IMU

Le richieste dei versamenti fiscali dei Comuni si fermano, per legge, alla soglia dei cinque anni. Il calcolo parte, di regola, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato. Un’amministrazione, pertanto, non può esigere pagamenti per periodi troppo lontani nel tempo, a patto che non abbia inviato avvisi formali. 

Come funzionano la prescrizione e la decadenza dell’IMU

Ancorché frequentemente confusi, decadenza e prescrizione costituiscono istituti giuridici differenti, fondamentali per valutare la legittimità temporale di una pretesa fiscale. Nello specifico, l’iter procedurale si sviluppa attraverso fasi consequenziali:

  • la decadenza costituisce il lasso di tempo massimo concesso all’amministrazione per notificare il primo avviso di accertamento, con scadenza inderogabile fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo all’omissione;
  • la prescrizione opera invece nella fase successiva della riscossione, in merito alla quale l’articolo 2948, numero 4, del Codice Civile stabilisce che i tributi periodici si estinguano definitivamente trascorso un ulteriore quinquennio.

Di conseguenza, il debito di un’IMU non pagata dopo 5 anni dalla scadenza originaria, o dall’ultima notifica ricevuta, viene annullato in via definitiva. Se arriva un nuovo atto formale nei termini di legge, il conteggio si interrompe e riparte da zero.

Differenza tra i 5 anni per l’accertamento e la riscossione coattiva

L’iter che conduce dal mancato versamento dell’IMU alla riscossione coattiva segue un percorso a tappe bene scandite. Innanzitutto, il Comune notifica l’avviso di accertamento, che dal 2020 funge da titolo esecutivo; se il contribuente non salda il dovuto né ricorre dinanzi ai giudici entro 60 giorni, l’atto diventa definitivo. 

Soltanto a questo punto si apre la seconda fase, quella del recupero coattivo, che accorda all’ente un quinquennio di tempo per agire tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A cosa si va incontro se non si paga l’IMU

L’omissione del versamento dell’Imposta Municipale Propria comporta l’applicazione automatica di sanzioni amministrative pecuniarie e la conseguente maturazione di interessi moratori. L’inadempimento non costituisce, in ogni modo, un illecito penale.

Sanzioni, pignoramento e fermo amministrativo

Quando il debito tributario diviene inoppugnabile e la fase di riscossione coattiva entra nel vivo, l’ente creditore acquisisce la facoltà di adottare misure cautelari ed esecutive piuttosto gravose, finalizzate ad assicurare il recupero delle somme non versate. 

Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati spicca il fermo amministrativo sui veicoli intestati al trasgressore, attivabile generalmente a fronte di esposizioni superiori a 1.000 euro.

Per insolvenze di maggiore entità, oltrepassata la soglia dei 20.000 euro, diviene possibile procedere con l’iscrizione di un’ipoteca legale sul patrimonio immobiliare. L’espropriazione immobiliare vera e propria, concretizzata tramite pignoramento, costituisce l’estrema ratio dell’iter. 

A tutela del cittadino sussistono tuttavia dei limiti. Infatti, l’Agente della Riscossione non possiede il potere di pignorare l’abitazione principale non di lusso e, per procedere esecutivamente sugli altri fabbricati, il debito complessivo deve inderogabilmente eccedere l’importo di 120.000 euro.

Come sanare la propria posizione per gli anni non prescritti

Per i tributi non versati in epoche recenti, i cui termini decadenziali si confermano ancora pienamente operativi, si conserva la facoltà di regolarizzare la situazione limitando in modo considerevole i costi accessori. 

In un simile contesto, in cui il debito permane del tutto esigibile e sanabile, per un’IMU non pagata da 4 anni si può ancora ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che l’ente non abbia già formalizzato atti di accertamento. Tale procedura consente di corrispondere l’imposta originaria applicando sanzioni ampiamente ridotte e interessi proporzionati agli effettivi giorni di ritardo. 

Se, al contrario, l’avviso di accertamento è stato già recapitato, la strada preferibile consiste nel richiedere all’amministrazione una rateizzazione del debito, in modo da dilazionare l’onere finanziario in maniera sostenibile senza incorrere in ulteriori aggravi di natura coattiva.

Questo contenuto ha scopo informativo e gratuito e non ha valore prescrittivo.

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