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Furto in casa a causa del ponteggio senza protezione: chi ne risponde per tale furto?

Furto in casa a causa del ponteggio

Una delle problematiche maggiormente correlate all’installazione di tali ponteggi è quella dei furti in appartamento. Sì,furto in casa a causa del ponteggio rappresenta, purtroppo, un valido alleato per i ladri i quali, con maggiore facilità e con minore possibilità di essere visti, sfruttano il ponteggio per entrare dalle finestre o dai balconi e svaligiare le case dei poveri malcapitati di turno.

La responsabilità della ditta che esegue i lavori (e monta il ponteggio)

Primo soggetto responsabile in questi casi è ditta appaltatrice alla quale sono stati commissionati i lavori. La fonte della sua responsabilità è prevista dal codice civile all’articolo 2043 il quale prevede che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Da questo punto di vista spetterà comunque all’attore, cioè al singolo condomino che ha subito il furto e che ha citato in giudizio l’impresa, dimostrarne la condotta colposa in merito alla mancata assunzione di quelle misure idonee ad evitare l’uso improprio dell’impalcatura nonché dare prova del nesso di causalità tra l’evento del furto e le mancate misure adottate.

La responsabilità del condominio

Altro possibile e potenziale soggetto al quale attribuire una responsabilità in caso di furti causati dall’improprio utilizzo del ponteggio è il condominio-committente.

Con riguardo alla sua responsabilità, la Cassazione ha affermato che essa potrebbe essere per “culpa in eligendo”, rappresentando la colpa del condominio quella di aver affidato l’esecuzione dell’opera ad un’impresa assolutamente inidonea.

Secondo altre più recenti pronunce, il condominio potrebbe più facilmente essere chiamato a rispondere del danno, in concorso con l’appaltatore, anche per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto l’installazione ed il mantenimento della struttura ai sensi dell’articolo 2051 del nostro codice (Cass. n. 26900/2014; n. 6435/2009).

Sul condominio infatti, in qualità di committente dei lavori nonché di custode delle parti comuni, grava comunque l’obbligo di vigilare sul rispetto delle clausole contrattuali da parte della ditta.

Anche in questo caso spetterà comunque all’attore fornire la prova sia del nesso causale sia dei danni causati da tale condotta omissiva di vigilanza del condominio.

Come la ditta può tutelarsi?

Purtroppo, ad oggi, non esistono normative o obblighi di legge che prevedano che un ponteggio sia munito di un sistema antintrusione già in partenza. Per questo motivo, redigere un buon contratto di appalto con la ditta che verrà ad eseguire l’intervento diventa fondamentale.

Ad esempio si potrebbe prevedere, a carico della ditta, che il ponteggio venga fornito di allarme o, di apposito impianto di illuminazione notturno, magari soprattutto individuando i varchi di accesso al cantiere monitorandoli per prevenire il rischio di ingressi non autorizzati.

Circa invece gli allarmi, ne esistono ormai in commercio di tutti i tipi: da quelli in grado  di rilevare variazioni combinate di peso e vibrazioni, a quelli del tipo bidirezionale e volumetrico per rilevare qualsiasi variazione di pressione sia orizzontale sia verticale.

Altre misure di prevenzione possono essere rappresentate da reti metalliche sulle parti esterne del ponteggio oppure semplici misure dettate dal buon senso come la rimozione di scale di congiunzione ai vari piani ed al terreno.

Infine, non può non menzionarsi la miglior soluzione, rappresentata da una guardiania notturna, certamente molto più costosa ma sicuramente più efficiente ed utile anche come prova in un eventuale giudizio per scagionare la ditta stessa da eventuali errati o omessi comportamenti ex art. 2051 c.c.

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.

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