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DONAZIONE DI UN IMMOBILE A UN FIGLIO: SI PUÒ REVOCARE?

donazione immobile

La donazione di un immobile effettuata da un genitore a un figlio in alcuni casi specifici può essere revocata.

Vediamo quando si può revocare e con quali modalità.

Che cos’è la donazione

La donazione è una delle possibili modalità di cessione da un lato e di acquisizione dall’altro di un immobile in proprietà, oltre per esempio alla compravendita.

È frequente che la donazione è effettuata da parte di un genitore a favore di un figlio, che diventa così il nuovo proprietario.

Si tratta di un atto che viene effettuato e firmato davanti a un notaio e in cui un soggetto, il donanteregala un bene a un altro soggetto, il donatario, che lo accetta espressamente.

Tale atto non prevede passaggio di denaro tra le parti e le imposte dovute per l’atto, ossia quelle di registro, ipotecarie e catastali, sono a carico del donatario.

L’atto di donazione può avere a oggetto l’intero immobile o una sua parte.

Mentre chi riceve il bene non può più rinunciare a esso, viceversa chi effettua la donazione, in alcuni casi previsti dalla legge, può anche revocarla.

In quali casi può essere revocata la donazione di un immobile

La revoca di una donazione può essere effettuata solamente da un Giudice in Tribunale, il quale tramite sentenza può sciogliere gli effetti del contratto e ripristinare la situazione di partenza. 

Essa può avvenire in determinate circostanze, ossia:

  • se quando il donante muore si verifica la circostanza per la quale i suoi eredi legittimi, quali coniuge o altri figli, non accedono alle loro quote minime di eredità a causa della donazione del bene, gli eredi possono chiedere la revoca della donazione entro 10 anni dalla scomparsa del donante, con una azione di lesione di legittima;
  • in caso di ingratitudine del donatario, che si manifesti tramite ingiuria, grave danno o rifiuto di alimenti e di mantenimento, il donante può richiedere la revoca della donazione, sempre tramite un’azione giudiziaria, entro un anno da quando è venuto a conoscenza del fatto; – nel caso il donante abbia un nuovo figlio dopo la donazione, può richiederne la revoca per non ledere la quota di legittima del nuovo figlio.

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