Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Cortile condominiale quando è possibile stendere il bucato

cortile condominiale

La funzione principale del cortile è quella di fornire aria e luce ai locali di proprietà esclusiva che si affacciano su di esso; tuttavia può avere anche svariati usi secondari.

Di solito, è la volontà di condòmini a dare una specifica destinazione d’uso, stabilendo se e come il cortile possa essere utilizzato in un modo o in un altro; queste regole sono spesso stabilite nel regolamento condominiale.

Se non sono previste regole specifiche, si applicano le disposizioni generali dettate dal codice civile. La norma di riferimento è l’art. 1102 c. c., che consente a ciascun condòmino di usare le parti comuni, anche per scopi personali o per trarne maggiore godimento dalla cosa, purché vengano rispettate a due condizioni: non cambiare la destinazione comune e non ostacolare l’altrui utilizzo. 

Corde e stendibiancheria nel cortile

La presenza di fili stendibiancheria o stendipanni, oltre ad essere potenzialmente dannosa per il decoro dell’edificio, può costituire un utilizzo illecito, nella misura in cui va a limitare o disturbare l’altrui diritto d’uso del bene comune da parte degli altri condòmini.

Proviamo a distinguere tre situazioni principali:  

Prima ipotesi: il regolamento di condominio non contiene disposizioni specifiche

In questo caso, il cortile potrà essere usato per diverse finalità comuni, compreso l’utilizzo di fili stendibiancheria per il bucato, purché ciò avvenga entro i limiti stabiliti dall’art. 1102 c. c. Questo vuol dire che il singolo condòmino può utilizzare stendibiancheria in cortile a patto di non alterarne la destinazione d’uso (che deve rimanere comune a tutti) e di non impedire agli altri condòmino di farne lo stesso uso secondo i propri diritti.

Seconda ipotesi: il regolamento milita o vieta del tutto la possibilità di stendere il bucato in cortile.

In questo caso va verificato se la clausola del regolamento che prevede questo divieto sia stata approvata o accettata da tutti i proprietari (se, cioè, abbia “natura contrattuale”). In caso contrario, come abbiamo detto prima, il divieto è nullo.

Terza ipotesi: non è previsto un vero e proprio divieto, ma il regolamento si limita a disciplinare le modalità da seguire per stendere il bucato in cortile.

In questo caso le norme sono valide se si limitano a regolare come utilizzare il cortile. Se invece impongono dei divieti, si rientra nell’ipotesi precedente: tali norme potrebbero essere illegittime se non accettate da tutti.

Questo contenuto ha scopo informativo e gratuito e non ha valore prescrittivo.

https://www.keyimmobiliare.com/blog-case-novita-immobiliare