VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ: COS’È E QUANDO SI APPLICA?
Quando si parla di compravendita e contratti ad essa collegati, non tutti pensano subito alla vendita con riserva della proprietà, altrimenti nota anche come vendita con patto di riservato dominio.
Vediamo in che modo si differenzia dagli altri accordi di compravendita.
Vendita con riserva di proprietà: cosa significa?
Per vendita con riserva della proprietà si intende una particolare procedura commerciale secondo cui l’acquisizione del bene è subordinata al pagamento dell’intero prezzo stabilito tra le parti.
Spiegata in questo modo, sembrerebbe una classica procedura di vendita, secondo cui il passaggio di proprietà avviene solo nel momento in cui al venditore è corrisposto per intero il prezzo pattuito, ma se questa tipologia di transazione è effettuata anche per dei beni immobili (e non esiste nessuna limitazione legale a tal proposito) allora ecco che le cose si complicano un tantino.
Quando l’acquirente entra in possesso dell’immobile?
Secondo questa tipologia di contratto, l’acquirente entra in possesso dell’abitazione al momento del rogito con la clausola che quest’ultima resterà di proprietà del venditore, fino al versamento integrale del prezzo pattuito.
Si tratta a tutti gli effetti di un contratto di compravendita, ma con un pagamento rateizzato e spesso sostitutivo del mutuo, infatti questo può avvenire nei casi in cui l’acquirente non riesca ad accedere al credito bancario per coprire tutto o parte dell’importo per l’immobile.
In ogni caso, questa tipologia di vendita è trascritta nei registri pubblici immobiliari ed è convalidata tramite atto notarile come tutte le altre transazioni di questo genere; è per questo motivo che anche le eventuali imposte indirette sono applicate come di consueto.
L’accordo può saltare?
Come in ogni tipo di transazione a lungo termine, possono verificarsi degli imprevisti. Nel caso in cui l’acquirente ad esempio smetta di pagare, il venditore può richiedere ad un legale (spesso un giudice) la risoluzione del contratto.
Se, invece, le eventuali inadempienze avvengono per colpa del venditore, questo deve restituire le rate riscosse e corrispondere un risarcimento; da questo computo viene tuttavia detratto un compenso (sempre stabilito da un giudice) per l’utilizzo del bene in questione.
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