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L’USUFRUTTO E LA NUDA PROPRIETA’

L'USUFRUTTO

I diritti relativi a un immobile, chiamati nel complesso piena proprietà, possono essere distinti in usufrutto e nuda proprietà.

Per nuda proprietà si intende la titolarità di un bene, ma senza la possibilità di utilizzarlo.

L’usufrutto, invece, regolamentato dall’articolo 981 del Codice di Procedura Civile, è il diritto di utilizzo di quel bene.

L’usufruttuario quindi può usare l’immobile, ma non ne è il proprietario.

La nuda proprietà e l’usufrutto, esattamente come la piena proprietà di un’abitazione, possono essere ceduti ad altri, tramite vendita oppure tramite donazione, attraverso la stipula di un atto notarile.

La nuda proprietà si può ottenere mediante acquisizione onerosa cioè si compra quest’ultima con un passaggio di denaro, con acquisizione gratuita o mediante vitalizio.

Dopo il rogito, il notaio iscrive l’atto nei Registri Immobiliari di competenza ed effettua la voltura catastale.

Il diritto di usufrutto cessa in genere con il decesso dell’usufruttuario successivamente il nudo proprietario entra in possesso della piena proprietà dell’immobile e ne può disporre liberamente.

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* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.