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SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI: QUANDO SPETTA ALL’INQUILINO E QUANDO AL PROPRIETARIO

SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI

Spesso durante un affitto possono sorgere controversie tra il proprietario e l’inquilino in merito a chi spetti sostenere i lavori di manutenzione nell’appartamento.

Di regola, tali questioni sono affrontate nel contratto di locazione e specificate in via preliminare. Quando questo non avviene a fare fede è sempre quanto stabilito nel Codice Civile.

Come comportarsi quando è necessario sostituire gli infissi? Chi è tenuto a pagare le spese? Ecco cosa dicono le normative.

Cosa dice in generale la Legge

Le norme a cui fare riferimento quando si parla di responsabilità economica nella sostituzione degli infissi in caso di locazione sono gli articoli 1576 e 1577 del Codice Civile.

Essi stabiliscono che all’inquilino spetta sostenere le spese per gli interventi di piccola manutenzione, così come in caso di cose mobili lo sono le spese di conservazione. Invece, quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Sostituzione degli infissi, la valutazione preliminare

Fatte queste considerazioni preliminari, occorre allora individuare le motivazioni alla base del cambio degli infissi per stabilire a chi spetti sostenere le spese di sostituzione.

Come stabilito dal Codice Civile, il pagamento della sostituzione degli infissi spetta all’inquilino in caso di: ragioni estetiche, che non riguardano la funzionalità degli infissi, deterioramento causato dal continuo uso e non causato da un caso fortuito, noncuranza nella manutenzione ordinaria ed evento dannoso causato dalla responsabilità In ogni caso l’inquilino deve sempre prima concordare l’intervento con il proprietario.

L’intervento sarà a carico del proprietario quando la mancata funzionalità degli infissi è causata dalla vecchiaia del prodotto o da un caso fortuito non imputabile alla volontà dell’inquilino oppure da un difetto originario precedente al contratto di locazione.

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