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Sfratto in caso di locazione senza contratto

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Sfratto: intraprendere un procedimento per sfratto non è semplice, ma forse non sapete che se non c’è un contratto scritto tra voi e l’inquilino, riavere la casa sarà ancor più complicato. Ed allora come avviene lo sfratto nella locazione senza contratto?

Il contratto di locazione abitativa verbale è assolutamente nullo se non esiste un contratto scritto. Questa conclusione è avallata dai giudici, secondo cui la forma scritta deve considerarsi elemento di validità del contratto e ciò, allo scopo di accertare il rapporto di locazione, anche nei riguardi del fisco. Se non c’è la forma scritta viene equiparata la mancata registrazione del contratto eventualmente scritto.

Il contratto orale o il contratto scritto ma non registrato si considera nullo. La nullità, però, è relativa, ossia può essere fatta valere (impugnata davanti al giudice) solo dall’inquilino e non dal proprietario.

Lo sfratto è possibile senza contratto?

Se il contratto di affitto tra il proprietario e l’inquilino è solo verbale, nel caso in cui non viene pagata la mensilitá, non è possibile sfrattare il conduttore ricorrendo alla procedura “veloce” prevista in materia.

Viceversa, in presenza di un contratto scritto, valido e registrato, se l’inquilino non paga il canone, trascorsi 20 giorni dal mancato pagamento, il proprietario può citarlo in giudizio per vedersi dichiarare la risoluzione del contratto e fissare il termine per il rilascio dell’immobile occupato (salvo il diritto dell’inquilino di chiedere il cosiddetto termine di grazia per pagare, pari a 90 giorni.

Senza contratto scritto non è possibile sfrattare l’inquilino che non paga.

Locazione senza contratto: come liberare l’immobile?

Se non c’è un contratto scritto e registrato, il proprietario non può iniziare lo sfratto tradizionale, ma dovrá ricorrere ad un’altra opzionea, l’azione per occupazione senza titolo del proprio immobile.

Si tratta di una causa vera e propria, con tutti i suoi costi e tempi dilatati (cosiddetta “causa di rivendicazione”), avviata dal proprietario nei riguardi dell’occupante (in questo caso l’inquilino) privo di titolo. Il proprietario, infatti, per legittimare la propria iniziativa a riottenere la restituzione dell’appartamento, deve dimostrare il fondamento del proprio diritto e se, com’è regola, ha acquistato l’immobile da un precedente titolare, deve fornire la prova non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche di quelli dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.

Precisa la Suprema Corte che in questo caso, non essendoci un valido contratto tra le parti, il fondamento dell’azione non consiste in un rapporto obbligatorio personale tra le parti, ma nel diritto di proprietà del locatore: dunque è necessario che venga data la piena dimostrazione di tale titolarità del bene. A parte, però, le complicanze probatorie sopra descritte, sicuramente antipatiche ma certamente superabili, l’azione per occupazione senza titolo è ovviamente molto più lunga di quella prevista per lo sfratto.

Questa circostanza, rappresenta, infatti, un notevole vantaggio per l’inquilino, il quale potrà sostanzialmente continuare ad abitare l’immobile occupato sino alla sentenza di condanna.

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