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Rinuncia delle agevolazioni prima casa, il bonus è salvo se nuovamente richiesto

Rinuncia delle agevolazioni prima casa

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di rinuncia delle agevolazioni per la prima casa. Cosa accade se prima si richiede la revoca del bonus e successivamente la possibilità di riottenerlo? Vediamo quanto spiegato.

Rinuncia delle agevolazioni prima casa

Con la risposta n. 4, l’AdE ha risposto al quesito di un contribuente che ha acquistato un’abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa e che successivamente si è trovato costretto alla rinuncia.

L’utente ha richiesto quindi alle Entrate la riliquidazione delle imposte pagate ed eseguendo il pagamento della maggior somma dovuta, ma che poi ha chiesto di riottenere i benefici fiscali per l’abitazione principale.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di rinuncia

L’AdE ha sottolineato che, secondo quanto previsto dalla norma, è riconosciuta la possibilità per l’acquirente di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell’atto di acquisto.

E’ possibile se lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali.

La dichiarazione resa risulta mendace, causando la decadenza dall’agevolazione, solo qualora, decorsi i diciotto mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.

Facendo riferimento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’istanza va fatta prima dello scadere del termine dei 18 mesi.

L’utente ha presentato all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato un’istanza di revoca della dichiarazione d’intento espressa nell’atto di acquisto, relativa alla volontà di trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, e ha chiesto la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.

Di conseguenza, l’Ufficio ha proceduto alla riliquidazione e all’emissione dell’apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta.

Vanno poi calcolati gli interessi legali a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita, cui è seguito il relativo versamento, senza applicazione delle sanzioni.

Considerando la particolarità della procedura, l’AdE ha spiegato che è possibile la presentazione di una revoca dell’istanza di riliquidazione.

Il requisito è che sia trasferita la residenza, così come richiesto dalla norma, prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto.

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