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Revoca dell’assegnazione della casa coniugale, come funziona la trascrizione

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In tema di revoca dell’assegnazione della casa coniugale la trascrizione è possibile solo se c’è un atto giudiziale. L’atto notarile non è trascrivibile. In particolare, il Tribunale di Pistoia ha sottolineato che, “ai sensi dell’articolo 337-sexies del codice civile la rideterminazione dell’assegnazione, per essere trascrivibile, deve essere contenuta in un provvedimento giudiziale e non in una scrittura privata”. Vediamo meglio quanto spiegato.

Revoca dell’assegnazione della casa coniugale, la decisione del Tribunale di Pistoia

Con la decisione n. 2555/2022 Rgvg del Tribunale di Pistoia è stato precisato che, ai sensi dell’articolo 337-sexies cpc, non è possibile trascrivere la scrittura ricognitiva redatta dalle parti. Questo perché l’articolo 337-sexies del codice civile permette la trascrizione unicamente del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa familiare.

In base a quanto precisato, “le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l’interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale”.

Ma non solo, la scrittura privata in questione non può essere trascritta neppure ai sensi dell’articolo 2645 cc. Quest’ultimo, infatti, consente la trascrizione di “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643 c.c.”. Ma “tale atto ricognitivo non produce gli effetti di cui all’articolo 2643 cc, non costituendo, trasferendo o modificando un diritto reale, sia perché il godimento della casa familiare non è un diritto reale, sia perché la revoca origina dal provvedimento giudiziale e non dalla scrittura privata”.

*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.

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