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Proroga della cedolare secca, la comunicazione non è obbligatoria

proroga cedolare secca

Non c’è l’obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. L’articolo 3 bis del decreto legge 34/2019 lo ha soppresso. 

Questo vuol dire che, come evidenziato dal Sole 24 Ore, la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca “non determina il venire meno della validità dell’opzione già esercitata”. L’articolo 3 bis del decreto legge 34/2019 prevede infatti proprio la soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca.

Il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali relativa alla parte derivante dal reddito dell’immobile. Optare per un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca vuol dire però rinunciare all’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione Istat.

Il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca è scelto dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. E’ possibile fare un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca per gli immobili che appartengono alle categorie catastali da A1 a A11, a esclusione della categoria A10 (uffici o studi privati).

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