Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Prescrizione Imu e Tasi: quali sono i termini secondo la Cassazione

Prescrizione Imu e Tasi

 La domanda che si fanno molti contribuenti è: come funziona la prescrizione dell’Imu, esiste un calcolo, una differenza tra prescrizione e decadenza della cartella esattoriale ? La risposta viene da una sentenza della Corte di Cassazione, che ha fatto chiarezza sui tempi entro cui il Comune può richiedere il mancato pagamento delle tasse sulla casa.

Se il contribuente non paga le imposte sulla casa,può incorrere in un procedimento da parte del Comune che “iscrive al ruolo” l’imposta e la comunica all’Esattore per la riscossione ossia per l’avvio delle pratiche necessarie al pignoramento.

A incaricarsi del pignoramento per il mancato pagamento di Imu Tasi è l’Agenzia Entrate Riscossione.

Imu prescrizione, cosa c’è da sapere

Anche per Imu Tasi il termine di prescrizione è di cinque anni.

Se la cartella è notificata dopo tale termine non va pagata (sempre se è impugnata davanti al giudice).

La sentenza n 28576/17 del 29/11/2017 fa un passo avanti rispetto a quanto stabilisce la legge e specifica entro quanto tempo interviene la prescrizione Imu e Tasi. Il termine che prescrive la cartella di pagamento, secondo quanto stabilisce la Cassazione, è lo stesso di quello fissato per il tributo, ovvero cinque anni.

Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avvia gli atti di pignoramento entro tale forbice di tempo, né sollecità il pagamento con una intimidazione, si verifica la prescrizione e il contribuente non deve versare niente al Comune per il mancato pagamento di Imu Tasi.

Imu non pagata dopo cinque anni

Il termine di cinque anni per l’Imu non pagata è un termine che fa riferimento alla decadenza e non alla prescrizione.

Questo vuol dire che il Comune ha cinque anni di tempo per contestare l’inadempimento del contribuente attraverso un avviso di accertamento.

Se l’avviso è spedito dopo sette anni, il Comune non potrà più far valere la propria pretesa.

 Nel caso in cui, invece, il proprietario dell’immobile facesse ricorso contro l’avviso di pagamento e perdesse la causa, il termine di prescrizione diventa di dieci anni.