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Plusvalenza immobiliare: cos’è e come viene tassata

plusvalenza immobiliare
Una casa può essere acquistata per necessità, come propria residenza (prima casa), o per fini di investimento, comprando in periodi favorevoli e rivendendo successivamente a prezzi più alti. Il Fisco adotta un criterio di tassazione differente, individuando un arco temporale di cinque anni entro cui l’operazione di compravendita è da considerarsi investimento.

Si parla di plusvalenza immobiliare quando dalla vendita di un immobile si ricava un prezzo più alto rispetto a quello d’acquisto. Le plusvalenze, però, non sono tutte uguali: quelle che derivano dalla cessione di beni detenuti da più di cinque anni non sono soggette a tassazione(poiché si ipotizza non sussista alcun intento speculativo); mentre, quelle relative a beni rivenduti entro 5 anni dall’acquisto dovranno essere tassate (in questo caso, si parla di “operazione speculativa“, in quanto la plusvalenza rappresenta un reddito per il venditore). Esistono, tuttavia, delle eccezioni.

La plusvalenza va tassata solamente per quegli immobili acquisiti – entro cinque anni – per compravendita donazione.  Per quanto riguarda la vendita dell’immobile donato occorre fare un’ulteriore precisazione: per il calcolo dei 5 anni non si deve tener conto della data in cui è stata effettuata la donazione, ma di quella in cui chi dona è entrato in possesso del bene immobile.
Sono, invece, escluse da tassazione le cessioni di immobili pervenuti per successione, indipendentemente dal periodo di possesso da parte del cedente, così come le cessioni di immobili adibiti ad abitazione principale  da parte del proprietario o dei suoi familiari  che hanno abitato nella casa per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e successiva rivendita. Per abitazione principale si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, anche in assenza di trasferimento della residenza. L’immobile, chiaramente, deve essere idoneo all’uso abitativo.

Per il calcolo della tassa sulla plusvalenza dell’immobile si applica un’imposta sostitutiva del 20% che dovrà essere versata contestualmente al rogito. Il 20% si calcola sul valore della plusvalenza. In alternativa, il venditore può optare per una tassazione ordinaria: una volta calcolato il valore della plusvalenza, occorrerà indicarlo nella dichiarazione dei redditi, sotto la voce “altri redditi”, per poi pagare la relativa aliquota IRPEF di riferimento.