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Mutuo cointestato e separazione dei coniugi, chi paga le rate?

mutuo cointestato

Mutuo cointestato,in caso di separazione dei coniugi gli aspetti economici e legali di cui bisogna occuparsi sono purtroppo molto numerosi.

Ma che cosa accade quando la casa in cui entrambi i coniugi hanno abitato fino al momento della separazione è stata acquistata con un mutuo cointestato ancora in corso?

Mutuo cointestato e separazione consensuale

Se la separazione è consensuale i due coniugi possono disciplinare anche la questione della comproprietà della casa coniugale e del relativo mutuo.

“Una delle soluzioni percorribili in sede di separazione è quella per cui un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata.

Uno dei coniugi inoltre può accollarsi per intero la rata.

A quel punto però potrà portare il relativo importo in detrazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’altro coniuge.

Ovviamente questa previsione deve essere espressamente indicata nell’accordo consensuale di separazione, in modo che il giudice lo inserisca nel decreto di omologazione dell’accordo”.

Separazione chi deve pagare il mutuo

In linea generale il mutuo continua a gravare su entrambi i coniugi se cointestatari del mutuo, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto durante il matrimonio (comunione o separazione dei beni).

“Anche in caso di separazione consensuale e di accordo in tema di pagamento delle rate, il coniuge non “esce” dal contratto di mutuo di cui è parte obbligata.

La banca è sempre un soggetto estraneo al verbale di separazione.

In caso di inadempimento di un coniuge, potrebbe agire anche nei confronti dell’altro coniuge assegnatario.

In sintesi, tale accordo tra i coniugi (omologato dal Tribunale) ha effetto solo e soltanto tra loro, ma non nei confronti della banca”.

Cessione quota immobile al coniuge

Un’altra soluzione possibile, che le parti possono inserire nell’accordo di separazione consensuale, è data dall’uscita di uno dei coniugi dal contratto di mutuo e nella contestuale cessione della propria quota di proprietà all’altro il quale, di conseguenza, diventa proprietario esclusivo della casa e unico titolare del contratto di mutuo.

“I coniugi possono concordare tra loro l’uscita dal mutuo di uno dei due e la cessione della quota di proprietà all’altro, ma la banca che ha concesso il mutuo deve sempre fornire il proprio assenso a tale soluzione”.

La banca può decidere di non prestare il proprio consenso ed entrambi i coniugi restano obbligati secondo quanto previsto dalle condizioni iniziali del contratto”.

Se la banca accetta l’accollo del mutuo ad uno solo dei coniugi, sarà possibile realizzare in sede di separazione anche la vendita della quota dell’immobile.

Mutuo cointestato separazione conviventi con figli

Che cosa accade quando ci sono figli?

Se ci sono figli ancora minorenni al momento della separazione, il giudice della separazione, deve valutare se tali accordi corrispondano alle esigenze dei minori.

“I coniugi, per risolvere la questione “casa coniugale”, potrebbero decidere di mettere in vendita l’intero immobile con la conseguente estinzione del mutuo.

Tuttavia, un simile percorso comporta la perdita della casa che potrebbe creare notevoli disagi specie ai figli minori.

Per tale ragione, il giudice potrebbe non omologare l’accordo di separazione, invitando le parti a trovare altre soluzioni.

In presenza di figli minori, l’orientamento dei giudici è quello di assegnare la casa coniugale al genitore con il quale i figli minori continueranno a vivere.

Questo è per evitare di non turbare ulteriormente la loro vita e le loro abitudini (scuola, affetti, amicizie, frequentazioni…)”.

Separazione non consensuale

“Qualora i coniugi non raggiungano accordi sugli aspetti patrimoniali che li lega, se vogliono trovare una soluzione giudiziaria, dovranno rivolgersi ad altro giudice, diverso da quello della separazione.

Accordi prematrimoniali e separazione

E’ possibile prevenire questi problemi siglando un accordo prematrimoniale?

“Nel nostro ordinamento non sono previsti gli accordi prematrimoniali come categoria specifica contrattuale, a differenza di altri Paesi come gli Stati Uniti d’America”

“Ciò non significa che eventuali patti tra coniugi, antecedenti o contestuali al matrimonio, siano automaticamente nulli o illeciti.

Ai coniugi, infatti, come visto in materia di accordi di separazione, è riconosciuta una autonoma capacità negoziale anche in materia patrimoniale.

Gli accordi stipulati in sede di separazione per regolamentare i rapporti economici successivi alla cessazione dello status coniugale sono stati, infatti, ritenuti validi ed efficaci dalla Suprema Corte”.

“Il contratto stipulato tra le parti non può regolamentare in anticipo aspetti quali, ad esempio, il mantenimento dei figli o del coniuge, la cui tutela deve essere garantita per legge attraverso il parere del giudice”

“Eventuali convenzioni stipulate in anticipo dalla parti in previsione della crisi coniugale in materia di rapporti patrimoniali (diritti di proprietà, mutuo ….) sono invece lecite e possibili.

Quanto alla “forma” degli accordi, non essendoci una normativa specifica al riguardo, si potrebbe pensare che i futuri coniugi possano stipulare l’accordo con atto pubblico.

Il Notaio garantirebbe non solo la provenienza delle dichiarazioni ma anche che le stesse siano state espresse in totale libertà e piena consapevolezza”

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