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Gazebo da montare? Attenzione, non sempre si tratta di edilizia libera

gazebo da montare

Gazebo da montare: montare e installare un gazebo viene considerato un intervento in edilizia libera? La domanda è ricorrente e non sempre presuppone una risposta univoca. L’utilizzo di una struttura mobile, infatti, può avvenire sia in aree private che pubbliche se temporanea. Tuttavia, esistono vari tipi di gazebo per diversi utilizzi. Perciò, non sempre vengono considerati edilizia libera. Scopriamo quanto stabilito da una recente sentenza (4667/2023) del Consiglio di Stato.

Gazebo, struttura mobile o permanente?

Nello specifico, i giudici del Consiglio di Stato sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso di una società che aveva realizzato due gazebo alti 4 metri che, complessivamente, raggiungevano una superficie di 200 mq visto che erano uniti. Le sue strutture avevano una copertura in pvc e chiusure perimetrali con pannelli coibentati, utilizzati anche per la suddivisione interna.

Per la suddetta struttura, il Comune di appartenenza ha disposto la rimozione delle opere, motivando la decisione evidenziando come i gazebo devono essere facilmente rimovibili e destinati a un utilizzo temporaneo e itinerante. La società è ricorsa al Tar, che però ha respinto il ricorso, rimarcando che gli interventi hanno alterato l’aspetto dei luoghi in una zona paesaggisticamente vincolata.

Inoltre, i giudici del Tar hanno specificato che anche qualora i gazebo fossero considerate opere pertinenziali e precarie, quindi non vincolate alla concessione del permesso di costruire, dovrebbero comunque essere demolite perché prive dell’autorizzazione paesaggistica.

La normativa edilizia sui gazebo

Ma cosa stabilisce la normativa edilizia in tema di gazebo? Il testo delle opere che rientrano nell’edilizia libera specifica non deve essere richiesto alcun titolo abilitativo a patto che si rispettino i seguenti vincoli: è necessario il rispetto di alcune condizioni:

  • l’opera deve avere limitate dimensioni;
  • l’opera non deve essere stabilmente fissata al suolo;
  • deve essere un’opera temporanea, ovvero destinata a soddisfare esigenze contingenti, dopo le quali deve essere immediatamente rimossa.

Quando il gazebo non è edilizia libera

Il gazebo compare nel glossario dell’edilizia libera. Ma ciò non significa che l’installazione dello stesso ricada sempre e comunque sotto il regime di edilizia libera (come nel caso in questione, per il quale il Consiglio di Stato ha confermato il parere del Tar secondo cui l’opera deve essere rimossa).

I giudici del Consiglio di Stato, infatti, ha specificato che anche se i gazebo non sono ancorati al suolo e non hanno comportato la realizzazione di opere edili, alterano l’aspetto esteriore di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico per via delle dimensioni consistenti.

Per la giurisprudenza, infatti, tutte le opere realizzate in un’area sotto vincolo paesaggistico hanno una rilevanza paesaggistica e lo stesso discorso vale anche per pertinenze e i volumi tecnici. Per i giudici, quindi, le opere abusive realizzate in area vincolata, anche se pertinenziali o precarie, devono sempre essere demolite. Inoltre, i gazebo in questione, anche se facilmente amovibili, erano destinati a un utilizzo permanente.

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* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo