Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

DOCUMENTI DEL CONDOMINIO QUALI OCCORRONO PRIMA DI ACQUISTARE

DOCUMENTI DEL CONDOMINIO

Sicuramente il regolamento di condominio è il documento più importante da richiedere poiché esso disciplina tutti gli aspetti che regolano la vita condominiale, non solo economici ma anche in termini di diritti e doveri. 

Le spese di quote condominiali del vecchio proprietario

La legge prevede infatti dei precisi limiti temporali in merito alla possibilità di richiedere somme derivanti dal mancato pagamento di oneri condominiali pregressi. In particolare, l’acquirente di un immobile – ai sensi dall’art. 63, co. 4, disp. att. c.c. – è solidamente responsabile con il condomino venditore per il pagamento delle quote condominiali pregresse relative all’anno d’acquisto e a quello precedente.

Altri documenti del condominio di grande importanza è quello che attesta la presenza di spese in capo al vecchio proprietario oppure di delibere aventi ad oggetto lavori straordinari.

Secondo la giurisprudenza, i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori stessi sono stati deliberati.

Chi può richiedere i documenti all’amministratore?

L’amministratore di condominio è tenuto a fornire solamente al condomino venditore e non anche al futuro acquirente tutta la documentazione sopra menzionata. Il presupposto di tale preclusione è semplice: il nuovo acquirente non è ancora un condomino e le predette informazioni, ai sensi dell’art. 1130 c.c., possono essere rilasciate solo al “condomino che ne faccia richiesta”.

La liberatoria dell’amministratore

Alla luce di tutto quanto illustrato è quindi utile chiedere al venditore di farsi rilasciare dall’amministratore la cosiddetta “liberatoria condominiale”. Essa consiste in un documento che attesta non solo i debiti e crediti del condomino venditore per l’anno in corso e per l’anno precedente ma anche l’indicazione di eventuali liti pendenti o in corso di giudizio, di rate versate o meno per spese ordinarie di gestione o eventuali spese straordinarie deliberate o versate magari parzialmente o in fondi di riserva.

Occorre però precisare che l’assenza del predetto documenti del condominio non può inficiare la compravendita e che il notaio non potrà rifiutarsi di stipulare il rogito in sua assenza.

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.

https://www.facebook.com/keyimmobiliare.

https://www.keyimmobiliare.com/blog-case-novita-immobiliare/