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DISTANZA MINIMA DA RISPETTARE TRA DUE COSTRUZIONI

DISTANZA MINIMA

Secondo quanto previsto dall’articolo 837 del Codice Civile  la distanza minima tra una costruzione e l’altra deve essere di tre metri, per evitare la formazione di intercapedini anguste che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e creare zone con scarso passaggio di aria e di luce e, quindi, potenzialmente nocive per la salute.

Le costruzioni, però, possono essere unite o aderenti, come le ville a schiera o i condomini in città, infatti, anche in questo modo, si evita la formazione di intercapedini.

regolamenti locali possono anche stabilire una distanza maggiore di tre metri: infatti, i piani regolatori e i regolamenti edilizi comunali prevedono distanze maggiori rispetto a quella minima prevista dal Codice Civile.

È importante precisare che l’applicazione della distanza minima si segue solo se i fondi sono “finitimi”, cioè confinanti o contigui; quindi, ad esempio, se i fondi sono separati da una strada, la regola non si applica.

La norma trova applicazione nei confronti di ogni manufatto che emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo e che abbia caratteri di solidità e compattezza.

Cosa succede se non si rispettano le distanze tra gli stabili

In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice Civile o dalle norme dei regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che ha subito una violazione compete, oltre ad un risarcimento, una tutela cosiddetta “in forma specifica”, finalizzata cioè al ripristino della situazione precedente all’illecito.

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*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.