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Danni a immobile in affitto: non è sempre il proprietario a dover risarcire

danni

Una sentenza della Cassazione ha chiarito che il locatore è chiamato a rispondere solo dei danni derivanti da strutture murarie di cui conserva il dominio.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il proprietario di un immobile dato in affitto non deve rispondere dei danni causati da parti e accessori che risultano nella disponibilità e custodia dell’inquilino. Il proprietario è invece responsabile in caso di danni derivanti da strutture murarie (o impianti ad esse collegate) di cui conserva il dominio.

L’ordinanza n. 8769 del 29 marzo 2019 nasce da un ricorso formulato dagli ex soci di una Snc a cui i giudici d’appello avevano negato il risarcimento dei danni subiti all’interno del loro immobile. I danni erano dovuti alla fuoriuscita di acqua proveniente dall’immobile del piano superiore, di proprietà di un’altra ditta ma affittato a terzi. In secondo grado era stato stabilito che a pagare per i danni dovesse essere l’inquilino che aveva installato per esigenze commerciali il vaso di espansione della caldaia colpevole della perdita di acqua.

La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici d’appello, rilevando che le perdite non derivavano da parti inglobate nelle strutture murarie ma dall’esplosione del vaso di espansione della caldaia e, quindi, da un mero elemento accessorio installato dall’inquilino per far fronte alle esigenze della sua attività.

Già in una sentenza del 2016, la Cassazione aveva ribadito che “il proprietario dell’immobile, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti, mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo”.

Nel caso specifico, appunto, la perdita di acqua era stata scatenata da un elemento accessorio dell’alloggio ed era quindi da imputare a una cattiva o insufficiente gestione da parte dell’inquilino e non a una condotta omissiva del proprietario.