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Contratto di mantenimento, come cedere casa in cambio di assistenza

contratto di mantenimento

Un’alternativa agli strumenti utili per monetizzare la casa durante la vecchiaia è rappresentata dal contratto di mantenimento. Ma di cosa si tratta esattamente? E come funziona? Lo ha spiegato  Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del Notariato e responsabile dei rapporti con le Associazioni dei consumatori.

Che cos’è il contratto di mantenimento?

È il contratto con il quale una parte (vitaliziato) cede un qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica (immobili, mobili registrati, mobili ad esempio denaro, quote societarie e altro) ad un altro soggetto (il vitaliziante) in corrispettivo di assistenza materiale e/o morale.

È spesso caratterizzato da una forte personalizzazione (intuitus personae), ma è possibile prevedere nel contratto che le prestazioni possano essere svolte anche tramite terze persone, purché di gradimento del vitaliziato. Il bene che di solito viene ceduto in cambio del mantenimento è la propria casa d’abitazione della quale, in genere, ci si riserva il diritto di usufrutto o di abitazione.

E’ un contratto atipico, non espressamente previsto e disciplinato dal codice civile, ma ammesso in quanto realizza interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Come funziona?

Spesso la persona anziana ha bisogno di ricevere assistenza materiale – ad esempio vitto, vestiario, pulizia della persona e delle vesti, cure mediche, farmaci, assistenza diurna e notturna – o aiuto nel disbrigo di pratiche familiari o amministrative e/o anche assistenza morale – ad esempio compagnia, visite quotidiane e similari – e in corrispettivo di queste prestazioni assistenziali cede un suo bene, normalmente la proprietà della casa d’abitazione, spesso riservandosi il diritto di usufrutto o di abitazione vita natural durante.

Con questo tipo di contratto l’anziano, di solito con scarse disponibilità economiche, ottiene le prestazioni di cui ha necessità evitando il ricovero in case di riposo, affrontando una vecchia dignitosa. Al contempo, il vitaliziante ottiene in corrispettivo la proprietà di un bene (normalmente la casa d’abitazione) senza dover pagare un prezzo, costituendo le prestazioni assistenziali il corrispettivo della cessione.

E’ un contratto molto duttile che consente di soddisfare le più svariate esigenze, evidenziando l’importante ruolo del notaio che, indagando la volontà delle parti, “modella” il contenuto del contratto, determinando misura, qualità e oggetto delle prestazioni secondo le esigenze, i bisogni e le necessità del beneficiario vitaliziato.

Cosa deve contenere il contratto?

E’ un contratto a titolo oneroso, caratterizzato dall’alea, ossia dal rischio al quale ciascuna parte si sottopone al momento della conclusione del contratto essendo in quel momento incerto e sconosciuto l’eventuale vantaggio o svantaggio che ne deriverà: se il vitaliziato muore poco tempo dopo la conclusione del contratto, è evidente il vantaggio del vitaliziante che è divenuto proprietario del bene a fronte di una minima prestazione eseguita; diversamente in caso contrario, ma in questo tipo di contratto l’alea è doppia essendo incerta non solo la durata della vita del vitaliziato, ma anche l’entità delle prestazioni a suo favore, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le sue condizioni di salute, l’invecchiamento e altro), potendo così essere richieste in via continuativa, se lo stato di bisogno perdura, o in modo discontinuo, e talora addirittura mai.

L’alea è elemento essenziale del contratto, la sua mancanza ne comporta la nullità. Ne consegue che il vitaliziato, al momento della conclusione contratto, non deve avere una breve aspettativa di vita, o perché troppo anziano o perché affetto da una grave malattia, è necessario che non vi sia una originaria sproporzione tra il valore del bene ceduto dal vitaliziato e le presunte prestazioni del vitaliziante.

E’ fondamentale prevedere meccanismi giuridici di tutela per il vitaliziato per il caso in cui il vitaliziante non posso o non voglia eseguire le prestazioni assistenziali. Fondamentale è ruolo del notaio nel prevedere queste tutele, contemperando gli interessi delle parti.

Quanto è diffuso il contratto di mantenimento?

Trova la sua maggiore applicazione soprattutto in certe zone del Mezzogiorno, ma si sta diffondendo sempre più grazie anche all’attività di divulgazione che stanno svolgendo il notariato e le associazioni dei consumatori con la 15^ Guida per il cittadino dedicata agli strumenti patrimoniali per la terza età.

Non è raro che questo tipo di contratto avvenga tra consanguinei, ad esempio tra genitori e quello dei figli che concretamente si prende cura di loro: in questo caso è fondamentale che sussista l’alea come sopra indicato, in caso contrario, sussistendone i requisiti formali, ci troveremo di fronte ad un contratto di donazione con tutte le conseguenze che potrebbero derivare da una eventuale lesione di legittima degli altri figli, rientrando il bene ceduto in cambio di assistenza, nel calcolo della quota di riserva loro spettante quali “legittimari”.