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Condono edilizio e sanatoria per gli abusi edilizi o le difformità

Condono edilizio

Il condono edilizio consente di correggere l’attuazione di opere che non rispettano le norme urbanistiche, evitando i provvedimenti sanzionatori. Il condono edilizio viene emesso con l’obiettivo di sanare un abuso edilizio, purtroppo però ha una validità limitata, poiché si tratta di una legge speciale.

Negli ultimi anni, i condoni previsti sono stati:

  • legge 47/1985 primo condono: prevedeva la sanatoria e il condono;
  • legge 724/1994 secondo condono: i criteri previsti erano il tempo, lo stato dei lavori e i limiti dimensionali;
  • legge 326/2003 terzo condono.

La legge 326/2003 è stata formalmente l’ultimo condono edilizio, sebbene non si possa escludere a priori che ce ne saranno in futuro.

Condono edilizio: le novità del 2023

Le ultime notizie relative al condono edilizio nel 2023 hanno fatto emergere delle novità: in caso di abuso la possibilità di utilizzare la sanatoria edilizia è molto limitata. La norma presta particolare attenzione al momento della realizzazione dell’intervento e alla presentazione della richiesta di sanatoria.

Cosa si può condonare?

Le operazioni condonabili sono quelle attuate prima del 31 marzo 2003. Le norme sul condono prevedono sei tipologie di opera abusiva, individuando per ciascuna specifiche condizioni che influenzano la condonabilità dell’operazione, tra cui:

  • operazione realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle normative urbanistiche;
  • opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che hanno l’obiettivo di raggiungere un risultato in parte o totalmente diverso da quello precedente;
  • opere di restauro e risanamento conservativo attuate in assenza del titolo abilitativo edilizio presenti negli agglomerati urbani;
  • opere di restauro che sono volte a conservare l’organismo edilizio;

Infine, vengono incluse anche le opere di manutenzione straordinaria.

Cosa non si può condonare?

Le situazioni non condonabili sono:

  • opere attuate sfruttando i contributi pubblici erogati dopo il 31.12.1995;
  • opere realizzate su un’unità abitativa, che nei precedenti condoni, è stata già oggetto di sanatoria per costruzione o ristrutturazione;
  • opere eseguite da persone condannate per reati come associazione mafiosa, riciclaggio, in via definitiva;
  • opere dove è impossibile attuare i necessari interventi di adeguamento antisismico.

Infine, non sono condonabili anche le opere realizzate su immobili già vincolati, su aree boscate percorse dal fuoco e su zone di proprietà dello Stato.

Condono edilizio: i costi da sostenere

Il costo del condono per la casa abusiva varia dai 60 ai 150 euro per metro quadrato, in base anche alla tipologia di abuso e agli oneri concessori.

La prescrizione del condono edilizio: cosa bisogna sapere

Se il condono edilizio dovesse essere negato, la prescrizione per la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione sarebbe di dieci anni.

Chi può presentare domanda per il condono?

Tutti coloro che sono titolari di un diritto di proprietà sull’immobile hanno la possibilità di presentare la domanda di condono edilizio per una specifica opera abusiva, con l’obiettivo di intervenire con operazioni di trasformazione. L’amministratore del condominio è tenuto a firmare la richiesta in caso di proprietà condominiale.

Inoltre, la domanda per il condono può essere effettuata anche dai soggetti che dispongono di un’opera attuata su immobili di proprietà dello Stato, in questo caso è necessario allegare un atto che mostri l’assenso dell’ente proprietario alla sanatoria dell’abuso.

Quali documenti vanno allegati alla richiesta di condono?

Tutta la documentazione necessaria per fare richiesta di condono prevede:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • documentazione fotografica e un elaborato grafico: dove sono inclusi gli elementi occorrenti per la determinazione dell’opera abusiva;
  • eventuale atto unilaterale d’obbligo;
  • asseverazione del professionista abilitato;
  • attestazione del versamento dell’oblazione: a favore dello Stato;
  • attestato del versamento della quota integrativa dell’oblazione: a favore della regione;
  • attestato del versamento del contributo di costruzione: a favore del comune;
  • attestato del versamento dei diritti di segreteria: a favore del comune.

Se la documentazione non dovesse essere necessaria, lo Sportello unico invia al richiedente e al professionista un invito per l’integrazione alla domanda, correggendo le irregolarità.

Come regolarizzare gli abusi edilizi?

Il condono edilizio o la sanatoria edilizia sono due metodi che consentono la regolarizzazione dell’abuso edilizio. Il condono permette di esonerare gli abusi su alcune opere ultimate entro una data precisa, viceversa, la sanatoria edilizia consente di rimediare con il pagamento di una sanzione.

Abusi edilizi: sanzioni penali ed amministrative

Sono previste sanzioni penali ed amministrative per l’abuso edilizio. La sanzione penale presume un’ammenda o l’arresto per colui che ha commesso il reato; invece, la sanzione amministrativa riguarda il ripristino dello stato anteriore all’abuso.

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*Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.