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CHI PAGA LE SPESE DI UN GIARDINO CONDOMINIALE?

CHI PAGA LE SPESE DI UN GIARDINO

giardini privati in un condominio non hanno solo una funzione decorativa o ricreativa per gli abitanti di quell’immobile.

Quegli spazi verdi possiedono anche un valore intrinseco ed economico che determinano l’appetibilità sul mercato immobiliare, quindi la commerciabilità dei singoli appartamenti.

Bisogna partire da questo presupposto per poter rispondere alla domanda: chi paga le spese di manutenzione di un giardino condominiale?

Ecco chi paga le spese per il giardino condominiale

La risposta è che chi paga le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di un giardino sono a carico di tutti i condomini, anche di quelli le cui abitazioni si affacciano su altri lati del palazzo non pertinenti allo spazio verde, e dei titolari di locali a uso commerciale, garage, box e magazzini. Questo a prescindere dall’utilizzo effettivo dell’area verde. Il costo va ripartito tra tutti in proporzione alle quote millesimali di proprietà.

La giurisprudenza ha anche stabilito che persino la potatura degli alberi di un giardino di proprietà esclusiva di un singolo condòmino è a carico di tutti, sempre in proporzione ai millesimi di proprietà, a condizione che questi spazi verdi siano funzionali al decoro dell’intero edificio condominiale.

Chi non paga?

L’unica condizione perché non si debba contribuire alle spese in questione consiste nell’essere interdetti all’accesso in giardino attraverso, per esempio, un cancello di recinzione.

Per una serie di motivazioni si può chiedere o proporre l’esonero di uno o più condomini dalla partecipazione alle spese per il giardino condominiale. Questo deve avvenire in assemblea condominiale, e si ottiene con l’approvazione di apposita delibera con voto favorevole di tutti i votanti presenti, all’unanimità. Oltre alla delibera, si può optare per l’inserimento di una clausola contenuta in un regolamento condominiale di tipo contrattuale.

Il contratto condominiale deve essere approvato da tutti i condomini e anche in sede di accettazione del rogito di compravendita.

Chi paga quando si è in affitto

Se il condòmino è in affitto, comodato o usufrutto, le spese per l’ordinaria manutenzione sono a carico dell’inquilino, del comodatario o dell’usufruttuario.

Invece, le spese di straordinaria amministrazione gravano sul titolare dell’immobile, ossia il locatore, il comodante e il nudo proprietario.

Spese di ordinaria e straordinaria gestione

Per ordinaria amministrazione, s’intendono gli interventi periodici per tenere in buono stato il verde, compresi gli eventuali abbattimenti di un albero malato o malnato.

Per straordinaria amministrazione, s’intendono quelle opere che modificano in modo permanente lo spazio verde, come l’acquisto o piantumazione di nuove piante e alberi, la sostituzione degli stessi, la realizzazione di opere estetiche o edilizie.

Le spese di manutenzione ordinaria le decide l’amministratore di condominio nominato dall’assemblea condominiale. L’autorizzazione dell’assemblea condominiale serve solo nel caso l’amministratore intenda stipulare un contratto di appalto con una ditta di giardinaggio della durata di un anno, con o senza tacito rinnovo automatico.

Le spese di manutenzione straordinaria sono responsabilità dall’assemblea condominiale che in questo caso decide a maggioranza dei votanti intervenuti e che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

In caso di incidente

Se il ramo di un albero o un elemento del giardino dovessero causare danni a cose o persone, il risarcimento è a carico di tutti i condomini sempre in base ai millesimi di proprietà. A meno che il condominio non abbia stipulato un contratto di assicurazione contro danni a terzi.

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