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BONUS SICUREZZA, ANCHE PER LA PORTA BLINDATA DETRAZIONE DEL 50% MA SENZA SCONTO IN FATTURA

bonus sicurezza

Fino al 31 dicembre 2021, salvo deroghe, è possibile far montare una porta blindata nella propria abitazione e godere della detrazione fiscale del 50% prevista per legge.

Ma attenzione, perché non sarà possibile, in alternativa, ottenere la cessione del credito o chiedere all’installatore di avere lo sconto in fattura.

Vediamo più nel dettaglio che cosa prevede questo specifico Bonus per la casa, e quali sono i suoi limiti di applicazione.

Come portare in detrazione la porta blindata

La sicurezza in ambito domestico è sempre stato un tema molto sentito e anche oggi continua a essere molto d’attualità.

Proteggere se stessi e la propria famiglia dal pericolo d’intrusioni esterne da parte di terzi è un tema a cui tutti sono molto sensibili.

È un aspetto fondamentale sia quando si cerca un appartamento e sia quando si ha già la propria abitazione per fare continue migliorie con serie di interventi mirati.

Proprio per incentivare questo tipo di spesa, il Governo ha attuato una serie di provvedimenti per aiutare i contribuenti, soprattutto attraverso incentivi fiscali.

Il Bonus sicurezza 2021, agevolazione riconosciuta nell’ambito del Bonus ristrutturazioni del 50% entro un massimo di 96 mila euro, permette uno sgravio fiscale della metà della spesa effettuata per prevenire illeciti, dall’antifurto alla porta blindata.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Un chiarimento in merito arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che nella sua rivista ufficiale, FiscoOggi.it, risponde al quesito di un contribuente, facendo riferimento all’articolo 121 del decreto legge n.34/2020, dal quale si evince che il montaggio della porta blindata non rientra neoellenico degli interventi per i quali è possibile godere della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Nella risposta fornita dall’Ente si legge: “Con riferimento alle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio, si fa richiamo ai lavori ‘di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b) del Tuir

Gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti, sono indicati nella lettera f) dello stesso articolo 16-bis.

Per tale motivo si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa.

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