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BONUS PRIMA CASA UNDER 36: ECCO IL CODICE DA INDICARE SUL MODELLO F24

bonus prima casa

L’agevolazione per giovani under 36 finalizzata all’acquisto della prima casa, il cosiddetto Bonus prima casa under 36.

Il Bonus prevede la possibilità di utilizzare, nel caso di cessioni soggette a IVA, in compensazione il credito d’imposta, pari all’IVA versata per l’acquisto dell’abitazione.

Lo precisa la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso un parere pubblicato sulla sua rivista ufficiale online, FiscoOggi.it.

E soprattutto l’amministrazione ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’agevolazione indicando il numero del codice tributo da inserire nel modello F246928.

Bonus under 36: cosa prevede l’agevolazione

Oltre che nell’approfondimento dedicato alla misura, ricordiamo anche in questa occasione che l’agevolazione per il bonus prima casa per giovani sotto i 36 anni prevede un credito d’imposta per l’ammontare dell’IVA corrisposta in relazione all’acquisto della prima casa.

Il credito d’imposta è attribuito solo agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Sostegni-bis) e il 30 giugno 2022.

Il Bonus under 36 si applica alle imposte di registroipotecariacatastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito;

Può anche essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Infine può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Bonus Under 36: il codice da indicare sul modello F24

Con la risoluzione n. 62/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito uno specifico codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della parte di credito d’imposta non fruito con le altre modalità possibili.

Come anticipato, il codice tributo è 6928, denominato “Credito d’imposta ‘prima casa under 36’ – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

L’identificativo deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

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