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ABUSI EDILIZI: PER AVERE IL CONDONO L’EDIFICIO DEVE ESSERE ULTIMATO. ECCO ENTRO QUANDO

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Abusi edilizi: quali caratteristiche deve presentare un edificio realizzato senza permessi perché possa essere sanato? C’è un limite temporale?

Su questi temi di recente si è fatto il punto riportando la sentenza n. 6525 del Consiglio di Stato.

La sentenza ha chiarito alcuni aspetti legati alla spinosa questione del condono edilizio.

Prima di tutto l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria deve essere stato ultimato prima del 31 marzo 2003.

Ecco per quale motivo e che cosa si intende di preciso per “ultimato”.

Stato dell’immobile e termine ultimo

La vicenda sulla quale sono stati chiamati a esprimersi i giudici riguarda due edifici con abusi edilizi che il Tar si è rifiutato di condonare perché completati oltre il 31 marzo 2003.

Il termine ultimo previsto dal terzo condono edilizio (Legge 326/2003) era superato per cui non era possibile prolungare oltre quella data.

Il proprietario ha dichiarato che al momento del sopralluogo fossero dotati di piano seminterrato e rialzato con mura perimetrali, di bozza d’intonaco, impianto elettrico e idrico.

Il proprietario con queste dichiarazioni riteneva che fosse sufficiente per considerarli ultimati.

A prescindere dalla mancanza di opere edilizie il proprietari ha fatto ricorso al Tar.

Il Consiglio di Stato cita allora l’articolo 31, comma 3, del secondo condono edilizio (Legge 47/1985), in base al quale si intendono ultimati “gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e la copertura“.

Per quanto riguarda in particolare gli edifici residenziali, “la nozione di ultimazione deve intendersi riferita a una costruzione completa nelle sue strutture essenziali che la individuano sotto il profilo tecnico, edilizio e urbanistico”.

Il completamento della copertura e l’esecuzione del rustico si intendevano come la “muratura di tamponatura priva di rifiniture”.

Stando ai rilievi del consulente tecnico d’ufficio, i lavori sono avvenuti tra il 2004 e il 2005.

Scaduti i termini e quindi avendo ultimato le opere oltre i termini consentiti, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del Tar senza potersi opporre.

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