Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Modificare le tabelle millesimali: chi è abilitato a redigere

tabelle millesimali

Le tabelle millesimali rappresentano uno strumento fondamentale nella gestione della proprietà condominiale, essendo il documento che stabilisce la quota di proprietà di ciascun condomino sulle parti comuni dell’edificio.

La loro importanza è indiscutibile, poiché da esse dipendono la ripartizione delle spese condominiali e la determinazione dei diritti di voto nelle assemblee. Ma chi è effettivamente abilitato a redigere e modificare queste tabelle così cruciali?

Chi redige le tabelle millesimali?

La redazione delle tabelle millesimali richiede competenze tecniche specifiche, poiché deve essere eseguita seguendo criteri precisi e oggettivi, basati su calcoli accurati delle superfici e sulla valutazione dell’edificio. Tradizionalmente, questa attività è affidata a professionisti qualificati, quali geometri, ingegneri e architetti, che possiedono le conoscenze tecniche necessarie per effettuare le valutazioni e i calcoli richiesti.

Questi professionisti, una volta incaricati, effettuano un’accurata ispezione dell’immobile, misurano le superfici e valutano le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare e delle parti comuni. In base a questi dati, elaborano le tabelle millesimali, rispettando i criteri di proporzionalità ed equità previsti dalla normativa vigente.

Ricordiamo inoltre che la legge ritiene che il condominio debba munirsi di un regolamento e, di conseguenza, di tabelle millesimali, solamente se il numero dei condòmini è superiore a dieci.

Quando può essere richiesta la modifica delle tabelle millesimali?

Il diritto, anche del singolo condomino, di poter chiedere la revisione delle tabelle millesimali è subordinato all’esistenza di uno o entrambi i presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c:

  • quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  • quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, è alterato il rapporto tra i valori dei singoli piani o porzioni di piani (questa ipotesi, si può verificare in conseguenza di una sopraelevazione, di un aumento di superficie ovvero come conseguenza dell’incremento o della diminuzione delle unità immobiliari).

In seguito alla riforma del condominio con la legge 220/2012, si è riservata la modifica delle tabelle millesimali alla ipotesi in cui, a causa delle mutate condizioni di una parte di edificio, sia alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Sempre secondo l’articolo, ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, il condòmino interessato può decidere di convenire in giudizio unicamente l’amministratore, nella qualità di legale rappresentante del Condominio.

Ove si verifichi questa ipotesi, l’amministratore è obbligato a darne immediatamente notizia all’assemblea dei condomini. Qualora non adempia a quest’obbligo, il mandatario potrà essere revocato oltre che essere citato in giudizio per il risarcimento degli eventuali danni cagionati alla compagine condominiale, per effetto della sua condotta omissiva.

Quanto costa modificare le tabelle millesimali?

Il costo delle modifica delle tabelle millesimali può variare.

Le spese per modificare le tabelle millesimali spettano, di norma, a chi ne fa richiesta.

In caso di errore o di decisione unanime in assemblea, i costi si ripartiscono tra i condomini, in proporzione alle quote dei singoli condomini, secondo la nuova tabella millesimale corretta.

Per i piccoli condomini, si va dai 100 ai 300 euro per singola unità immobiliare, tuttavia, il prezzo per ciascuna unità immobiliare modificata cala all’aumentare del condominio.

Modifica tabelle millesimali: l’iter di approvazione

È importante sottolineare che qualsiasi modifica alle tabelle millesimali deve essere poi approvata dall’assemblea condominiale, con le modalità previste dalla legge. Questo garantisce che ogni cambiamento sia il risultato di una decisione collettiva, presa nel rispetto dei diritti di tutti i condomini.

I cambiamenti di millesimi possono essere approvati in assemblea con:

  • la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2: soltanto nei casi in cui la modifica derivi dalla correzione di errori e sia solo una ratifica oppure quando, a seguito di lavori, si sia alterato più di 1/5 del valore dell’immobile anche di un solo condomino;
  • all’unanimità: quando si vogliano modificare i criteri di ripartizione delle spese tra i comproprietari, prestabiliti dalla legge all’articolo 1123 del codice civile.

Quanto costa modificare le tabelle millesimali?

Il costo delle modifica delle tabelle millesimali può variare.

Le spese per modificare le tabelle millesimali spettano, di norma, a chi ne fa richiesta.

In caso di errore o di decisione unanime in assemblea, i costi si ripartiscono tra i condomini, in proporzione alle quote dei singoli condomini, secondo la nuova tabella millesimale corretta.

Per i piccoli condomini, si va dai 100 ai 300 euro per singola unità immobiliare, tuttavia, il prezzo per ciascuna unità immobiliare modificata cala all’aumentare del condominio.

Modifica tabelle millesimali: l’iter di approvazione

È importante sottolineare che qualsiasi modifica alle tabelle millesimali deve essere poi approvata dall’assemblea condominiale, con le modalità previste dalla legge. Questo garantisce che ogni cambiamento sia il risultato di una decisione collettiva, presa nel rispetto dei diritti di tutti i condomini.

I cambiamenti di millesimi possono essere approvati in assemblea con:

  • la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2: soltanto nei casi in cui la modifica derivi dalla correzione di errori e sia solo una ratifica oppure quando, a seguito di lavori, si sia alterato più di 1/5 del valore dell’immobile anche di un solo condomino;
  • all’unanimità: quando si vogliano modificare i criteri di ripartizione delle spese tra i comproprietari, prestabiliti dalla legge all’articolo 1123 del codice civile.

Questo contenuto ha scopo informativo e gratuito e non ha valore prescrittivo.

https://www.keyimmobiliare.com/blog-case-novita-immobiliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *