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Un rogito può essere bloccato da quali difformità urbanistiche?

difformità urbanistiche

La compravendita immobiliare è un’operazione complessa che a volte può incepparsi per svariati motivi. Tra le situazioni che più frequentemente bloccano o addirittura rendono nullo il rogito ci sono le difformità urbanistiche, ossia irregolarità rispetto ai titoli edilizi o alle normative urbanistiche vigenti che impediscono di concedere l’atto di vendita o l’erogazione del mutuo da parte della banca. Ma cosa si intende esattamente per difformità urbanistica e quali casi possono fermare davvero la vendita di un immobile? E come tutelarsi?

Che cos’è una difformità urbanistica

Per comprendere quali irregolarità possono bloccare il rogito, bisogna partire da una distinzione fondamentale: la difformità urbanistica non è semplicemente un errore di disegno su una planimetria, ma indica una non conformità dell’immobile rispetto alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti

In sostanza, la difformità urbanistica significa che ciò che è stato costruito o modificato non corrisponde a quanto autorizzato dal Comune tramite titoli edilizi (come permesso di costruire, SCIA o concessione), oppure non rispetta le regole urbanistiche locali. Le difformità possono essere di diverso tipo e gravità, con conseguenze molto diverse sul prosieguo della vendita. 

Tipologie di difformità urbanistica

Le più comuni difformità urbanistiche includono:

  • costruzioni senza titolo edilizio: edifici o parti di essi costruiti senza alcuna autorizzazione da parte del Comune;
  • ampliamenti non autorizzati: ad esempio, una stanza aggiunta, una veranda realizzata senza permessi o modifiche della sagoma dell’immobile;
  • variazioni non comunicate nei termini di legge: anche se il proprietario ha fatto lavori, può essere obbligatorio presentare una SCIA o un altro titolo, e sarebbe necessario comunicarlo al Comune e aggiornare la documentazione tecnica;
  • modifiche interne o esterne non registrate rispetto al progetto originario depositato negli atti comunali.

Quando una difformità urbanistica può bloccare il rogito

La legge italiana distingue tra difformità di lieve entità e irregolarità gravi, ed è soprattutto quest’ultime che possono fermare la compravendita o rendere nullo l’atto.

Difformità gravi e abusi edilizi non sanati

Le difformità più serie riguardano opere realizzate senza titolo o in contrasto con la normativa urbanistica. Si parla di abusi edilizi quando non esiste un permesso di costruire o una sanatoria valida per l’opera realizzata. In questi casi, la vendita dell’immobile può essere considerata nulla dal punto di vista legale. La prassi notarile italiana impone la presenza di una dichiarazione del venditore che attesti l’esistenza di un titolo edilizio valido riferito all’immobile; in assenza di tale titolo, l’atto non è valido.

Questo significa che un’abitazione costruita o ampliata in modo irregolare e senza possibilità di sanatoria non potrà essere trasferita tramite rogito. Se la difformità viene scoperta prima della firma, il notaio può rifiutarsi di procedere; se emerge dopo la stipula, l’atto può essere impugnato e dichiarato nullo, con conseguente restituzione del prezzo pagato e possibili richieste di risarcimento.

Le difformità gravi più frequentemente rilevate riguardano, ad esempio:

  • ampliamenti non autorizzati di volumetria;
  • verande o spazi chiusi senza titolo edilizio;
  • modifiche strutturali rilevanti non registrate.

Difformità minori

Non tutte le irregolarità impediscono automaticamente la vendita. Le difformità minori, come la presenza di una veranda di modeste dimensioni non aggiornata al Catasto, o spostamenti non significativi di tramezzi interni, possono essere considerate tollerabili ai fini del rogito, purché siano dichiarate e sanabili.

In questi casi il rogito può essere regolarmente effettuato, ma è consigliabile regolarizzare la situazione prima della firma, aggiornando la planimetria catastale tramite DOCFA o presentando la SCIA in sanatoria. Se ciò non avviene, si può procedere comunque con l’atto, ma con piena consapevolezza delle irregolarità, che dovranno sempre essere dichiarate nella documentazione contrattuale.

Difformità urbanistiche: cosa deve fare il venditore prima del rogito

Per evitare blocchi dell’atto in caso di difformità urbanistiche gravi, il venditore ha alcuni obblighi precisi che derivano sia dalla prassi notarile sia dalla legge. Prima di tutto, deve fornire al notaio e all’acquirente tutta la documentazione tecnica relativa all’immobile, inclusi:

  • titoli edilizi (permesso di costruire, concessioni, SCIA o sanatorie);
  • elaborati progettuali depositati in Comune;
  • planimetrie catastali aggiornate;
  • eventuali varianti e documenti di sanatoria.

È responsabilità del venditore dimostrare che l’immobile è costruito e mantenuto secondo la normativa vigente; in caso contrario, l’atto può essere rifiutato o dichiarato nullo. A volte l’acquirente chiede anche una verifica preventiva da parte di un tecnico (geometra, architetto o ingegnere) per evitare sorprese dell’ultimo minuto.

Come sanare la difformità urbanistica prima del rogito

Sanare una difformità urbanistica prima del rogito è fondamentale per evitare problemi legali e assicurarsi che la compravendita si svolga senza intoppi. Il primo passo consiste nel verificare con attenzione lo stato dell’immobile, confrontando la planimetria catastale e i permessi edilizi con la situazione reale: eventuali ampliamenti, spostamenti di muri o modifiche non autorizzate vanno individuati subito. 

Una volta identificata la difformità, è possibile procedere alla regolarizzazione tramite sanatoria o accertamento di conformità, presentando al Comune la documentazione necessaria e pagando, se richiesto, eventuali sanzioni. Coinvolgere un professionista qualificato, come geometra o architetto, è essenziale per redigere correttamente le pratiche e ottenere l’approvazione comunale. Solo dopo che il Comune ha ufficialmente riconosciuto l’immobile come conforme alle normative urbanistiche si può procedere serenamente al rogito, evitando rischi futuri e garantendo al compratore un acquisto sicuro e senza sorprese.

Cosa fare se la difformità emerge dopo il rogito

Può accadere che, anche dopo la firma del rogito, sorgano dispute legali relative a difformità non notate o non dichiarate. In tali casi, l’acquirente ha diversi strumenti di tutela:

  • impugnare l’atto per nullità, soprattutto se la dichiarazione di conformità resa dal venditore era falsa o mancava;
  • richiedere la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni, qualora l’immobile presenti vizi non evidenti al momento della vendita;
  • agire per ottenere l’adempimento forzato oppure la risoluzione del contratto.

Questo contenuto ha scopo informativo e gratuito e non ha valore prescrittivo.

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