Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Prescrizione delle rate del mutuo

Prescrizione delle rate del mutuo

 In presenza di un debito finanziario, la prescrizione si verifica solitamente dopo 10 anni, in base all’articolo 2946 del Codice Civile. Tuttavia, questo periodo non inizia dal mancato pagamento della singola quota, ma dalla data di scadenza dell’ultima rata da contratto o dall’ultimo sollecito inviato dalla banca.

Cosa si intende per prescrizione delle rate del mutuo

All’interno dei contratti di finanziamento, la prescrizione indica genericamente l’estinzione del diritto del creditore:

  • a pretendere il pagamento del debito;
  • purché sia trascorso il termine legale, senza alcuna azione interruttiva.

Nel caso dei finanziamenti immobiliari, ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile, le tempistiche per la prescrizione si calcolano in 10 anni.

Tuttavia, quando si parla di mutui, è indispensabile sapere che il contratto sottoscritto con la banca mantiene una natura unitaria. In altre parole, l’obbligo di restituire il capitale erogato costituisce un’unica prestazione: il pagamento delle singole rate non rappresenta una serie di debiti autonomi, ma solo una modalità frazionata di adempimento. 

Per questa ragione, la prescrizione non si conteggia dal mancato versamento della singola quota, bensì dall’ultima rata prevista da contratto o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

Ancora, è utile sottolineare che la prescrizione nel mutuo ipotecario riguarda il debito contratto, non immediatamente l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile: di norma, quest’ultima ha una durata ventennale rinnovabile, in base all’articolo 2847 del Codice Civile. In altre parole, se il debito si prescrive, l’ipoteca diventa inefficace ma non viene automaticamente eliminata dai pubblici registri: serve un’azione legale per la sua cancellazione. Allo stesso modo, la prescrizione delle rate nel mutuo fondiario segue i medesimi criteri: sempre 10 anni, in assenza di atti interruttivi.

Quando va in prescrizione un mutuo non pagato

Sempre ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile, il debito relativo a un mutuo non pagato entra in prescrizione quando sono passati 10 anni:

  • dall’ultima rata prevista dal piano d’ammortamento originario, sottoscritto nel contratto;
  • dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione;
  • dalla data dell’eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Nella pratica, se un piano d’ammortamento prevede l’ultima rata al 31 dicembre 2025, e la banca non invia solleciti né promuove azioni giudiziarie, il credito si estingue il primo gennaio 2036. In altre parole, un mutuo non pagato da 10 anni, in assenza di atti interruttivi validi, rappresenta il caso tipico in cui il debitore può eccepire la prescrizione in sede giudiziale.

Non è invece prevista la prescrizione del mutuo a 5 anni – come spesso viene impropriamente definita la prescrizione quinquennale secondo l’articolo 2948 del Codice Civile – perché gli interessi sono parte integrante del debito unitario e non costituiscono prestazioni periodiche autonome. Una distinzione confermata anche dalla Cassazione, con l’ordinanza 4232/2023: nei mutui prevale sempre la natura ordinaria, non il frazionamento contrattuale.

La rateizzazione sospende la prescrizione?

Quando si valutano i termini di prescrizione delle rate del mutuo, non si può prescindere dagli atti interruttivi: quelle manifestazioni di volontà, del creditore o del debitore, che fanno ripartire il conteggio delle tempistiche, ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile. Fra i più frequenti, si elencano:

  • l’invio di una diffida o di un sollecito di pagamento formale;
  • la notifica di un atto giudiziario, come una citazione o un decreto ingiuntivo;
  • il riconoscimento espresso o tacito del debito, ad esempio un pagamento parziale o la firma di un piano di rientro;
  • la proposizione di una domanda giudiziale di pagamento o di risoluzione del contratto. 

Ma la rateizzazione del debito può sospendere la prescrizione? Nella maggioranza dei casi, la richiesta di suddividere in rate il debito rappresenta un atto interruttivo, non una sospensione, perché prevede – anche implicitamente – il riconoscimento del debito residuo. Di conseguenza, l’accordo di rinegoziazione – giudiziale o stragiudiziale – fa decorrere un nuovo termine decennale dall’ultima rata del piano di rientro concordato. 

Sempre con la sentenza 4232/2023, la Cassazione ha ribadito il principio di unitarietà del mutuo, escludendo che la semplice suddivisione in nuove rate alteri tale natura e confermando, perciò, il computo decennale alla scadenza del piano rinegoziato.

Ai sensi dell’articolo 2935 del Codice Civile, la sospensione – quindi, senza il riavvio dei termini – richiede un impedimento oggettivo o assoluto: non basta la mera volontà di rinegoziare il debito. Un caso tipico di sospensione si verifica quando la banca non può materialmente agire in giudizio, perché il mutuatario è fallito e il credito sottoposto a procedura concorsuale pendente, cioè è bloccato fino alla chiusura della procedura.

Dopo quante rate non pagate del mutuo scatta il pignoramento

Infine, è utile concentrarsi non solo sulle tempistiche di prescrizione delle rate del mutuo, ma anche sul rischio di pignoramento. L’esecuzione forzata generalmente scatta con un numero consistente di rate non corrisposte.

In linea generale, per i mutui stipulati dopo il D.Lgs. 72/2016 – quella che comunemente viene chiamata come la nuova legge sui mutui non pagati – la banca può avviare il pignoramento solo dopo il mancato pagamento di almeno 18 rate mensili. Prima di questa procedura, solitamente avviene:

  • la comunicazione della decadenza del beneficio del termine;
  • l’atto di precetto con termine di 10 giorni.

Per i mutui sottoscritti prima della legge del 2016, le rate di ritardo che possono attivare il pignoramento sono invece solamente 7. In ogni caso, le tempistiche dell’insolvenza all’asta sono solitamente comprese tra i 12 e i 36 mesi, a seconda della resistenza del debitore e del carico degli uffici giudiziari.

Questo contenuto ha scopo informativo e gratuito e non ha valore prescrittivo.

https://www.keyimmobiliare.com/blog-case-novita-immobiliare